1. Le informazioni personali, compresi dati medici o genetici, raccolte e/o trasmesse nell'ambito della ricerca di una persona scomparsa non saranno utilizzate o messe a disposizione per alcuno scopo diverso da quello di rintracciare la persona scomparsa. Cio' senza pregiudizio del loro utilizzo in procedimenti penali riguardanti un reato di sparizione forzata o l'esercizio del diritto di ottenere riparazione. 2. La raccolta, l'elaborazione, l'utilizzo e l'archiviazione di informazioni personali, compresi dati medici e genetici, non violera' o cagionera' la violazione dei diritti umani, delle liberta' fondamentali o della dignita' umana di alcun individuo.

Testo vigente dal 20 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-29;131~art19 · fonte del testo