1. Ciascuno Stato Parte sanzionera' il reato di sparizione forzata con una pena adeguata che ne rispecchi l'estrema gravita'. 2. Lo Stato Parte puo' prevedere:

  • a)circostanze attenuanti, in particolare a vantaggio di persone che, implicate nella commissione di una sparizione forzata, contribuiscano effettivamente alla ricomparsa in vita della persona sparita o rendano possibile la scoperta di casi di sparizione forzata o l'identificazione degli autori di una sparizione forzata;
  • b)circostanze aggravanti, senza pregiudizio per altri procedimenti giudiziari, in particolare in caso di morte della persona sparita o di commissione del reato in danno di donne incinte, minori, persone con disabilita' o altre persone particolarmente vulnerabili.

Testo vigente dal 20 agosto 2015

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-07-29;131~art7 · fonte del testo