1. Salvo il disposto degli articoli 19 e 20, ogni Stato Parte garantisce ad ogni persona con un interesse legittimo a tali informazioni, quali i parenti della persona privata della liberta', i loro rappresentanti o i loro legali, l'accesso almeno alle seguenti informazioni:

  • a)l'autorita' che ha ordinato la privazione della liberta';
  • b)il giorno, l'ora e il luogo in cui la persona privata della liberta' e' stata ammessa al luogo di privazione della liberta';
  • c)l'autorita' responsabile della vigilanza sulla privazione della liberta';
  • d)i luoghi in cui la persona privata della liberta' si trova, compreso, nel caso di trasferimento ad altro luogo di privazione della liberta', la destinazione e l'autorita' responsabile del trasferimento;
  • e)il giorno, l'ora e il luogo del rilascio;
  • f)dettagli relativi allo stato di salute della persona privata della liberta';
  • g)in caso di morte durante il periodo di privazione della liberta', le circostanze e le cause del decesso e il luogo di destinazione dei resti mortali; 2. Sono prese misure adeguate, ove necessario, per proteggere le persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonche' le persone che prendono parte alle indagini, da ogni maltrattamento, intimidazione o sanzione come conseguenza della ricerca di informazioni su una persona privata della liberta'.

Testo vigente dal 20 agosto 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-07-29;131~art18 · fonte del testo