1. Ogni Stato Parte assicura che l'addestramento del personale incaricato del rispetto della legge, sia civile o militare, del personale medico, dei pubblici ufficiali e di ogni altra persona che sia coinvolta nella custodia o nel trattamento di qualunque persona privata della liberta', comprenda la necessaria istruzione e informazione relativa alle norme rilevanti della presente Convenzione, al fine di:

  • a)impedire il coinvolgimento di tali funzionari nelle sparizioni forzate;
  • b)sottolineare l'importanza della prevenzione e delle indagini in relazione alle sparizioni forzate;
  • c)assicurare che sia riconosciuta l'urgente necessita' di risolvere i casi di sparizione forzata. 2. Ogni Stato Parte assicura che gli ordini o le istruzioni che prescrivono, autorizzano o incoraggiano la sparizione forzata siano vietati. Ogni Stato Parte garantisce che la persona che rifiuta di obbedire a tali ordini non sara' punita. 3. Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per assicurare che le persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo le quali hanno ragione di credere che un caso di sparizione forzata abbia avuto luogo o sia stato progettato ne riferiscano ai loro superiori e, se necessario, alle autorita' o agli organi dotati dei poteri di vigilanza o di intervento.

Testo vigente dal 20 agosto 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-07-29;131~art23 · fonte del testo