degli Stati costieri Nulla nella presente Convenzione pregiudica il diritto dello Stato costiero interessato di adottare provvedimenti, in conformita' con i principi generalmente riconosciuti del diritto internazionale, al fine di proteggere il suo litorale o interessi connessi, da inquinamento o minacce di inquinamento derivanti da un incidente in mare, o da atti connessi a tale incidente per i quali si possano ragionevolmente prevedere gravi conseguenze pregiudizievoli, ivi compreso il diritto di uno Stato costiero di impartire direttive per quanto riguarda le operazioni di salvataggio.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;129~art9 · fonte del testo