di prestare assistenza 1. Ogni capitano e' tenuto, nella misura in cui puo' farlo senza grave pericolo per la sua nave e per le persone a bordo, a prestare assistenza ad ogni persona in pericolo di scomparire in mare. 2. Gli Stati parti adottano i provvedimenti necessari per far rispettare l'obbligo enunciato al paragrafo 1. 3. Il proprietario della nave non e' responsabile della violazione, da parte del capitano, dell'obbligo enunciato al paragrafo 1.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-04-12;129~art10 · fonte del testo