Art. 489 c.nav. — Obbligo di assistenza

[1]L'assistenza a nave o ad aeromobile in mare o in acque interne, i quali siano in pericolo di perdersi, e' obbligatoria, in quanto possibile senza grave rischio della nave soccorritrice, del suo equipaggio e dei suoi passeggeri, oltre che nel caso previsto nell'articolo 485, quando a bordo della nave o dell'aeromobile siano in pericolo persone.

[2]Il comandante di nave, in corso di viaggio o pronta a partire, che abbia notizia del pericolo corso da una nave o da un aeromobile, e' tenuto nelle circostanze e nei limiti predetti ad accorrere per prestare assistenza, quando possa ragionevolmente prevedere un utile risultato, a meno che sia a conoscenza che l'assistenza e' portata da altri in condizioni piu' idonee o simili a quelle in cui egli stesso potrebbe portarla.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art489 · fonte del testo