[1]culturali, artistiche o sportive

[2]Le Autorita' competenti dei due paesi si adoperano affinche' le Autorita' locali, in spirito di mutua collaborazione, accelerino e semplifichino al massimo le procedure di transito, doganali o simili connesse con l'organizzazione di manifestazioni di carattere artistico, culturale e sportivo da tenersi nelle due aree.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;129~art43 · fonte del testo