[1]che hanno diritto al transito

[2]Hanno diritto ad usufruire delle facilitazioni per il movimento per terra e per mare previste dal presente Accordo tutti i cittadini dei due Stati residenti nelle aree di cui all'articolo 1 del presente Accordo, alle condizioni specificate ai successivi articoli.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;129~art2 · fonte del testo