[1]di disposizioni piu' favorevoli

[2]Tutte le disposizioni eventualmente piu' favorevoli in materia di trasporti marittimi e terrestri, contenuta negli Accordi Internazionali di cui fanno parte i due Paesi, e in quelli tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista Federativa Jugoslava, vengono applicate rispettivamente ai servizi marittimi e terrestri di cui al presente Accordo.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;129~art25 · fonte del testo