Alte Parti Contraenti, al fine di potenziare ulteriormente le favorevoli prospettive esistenti nel campo della cooperazione bilaterale, esprimono la volonta' di dare una nuova dimensione ai loro rapporti economici. In particolare esse concordano di passare dalla fase dell'interscambio commerciale a quella del cosviluppo, allargando il ventaglio delle loro attivita' in materia finanziaria, industriale, tecnologica e in ogni altro campo dell'economia che possa favorire l'avvento di una piu' feconda integrazione tra le due economie.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;128~trattato-art3 · fonte del testo