Alte Parti Contraenti, tenuto conto dell'importanza della cooperazione finanziaria, elemento necessario per la promozione dell'insieme delle relazioni economiche, in un quadro di equilibrio e di reciproco interesse, incoraggiano la realizzazione in comune di progetti nel campo delle infrastrutture, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni. Esse favoriscono lo sviluppo in Marocco di attivita' congiunte nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca al fine di assicurare la sua autosufficienza alimentare.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-04-12;128~trattato-art5 · fonte del testo