Alte Parti Contraenti promuovono la cooperazione giuridica in materia civile, commerciale, penale e amministrativa e approfondiscono lo studio delle loro rispettive legislazioni. Per quanto concerne i suddetti settori, esse prendono in considerazione la possibilita' di concludere accordi per la reciproca esecuzione delle sentenze. Le Alte Parti Contraenti, nell'ambito del settore commerciale, si adoperano per facilitare la cooperazione tra le imprese dei due Paesi operanti sul loro territorio. Le Alte Parti Contraenti s'impegnano inoltre a proseguire la loro cooperazione nei settori della lotta contro il traffico illecito della droga e contro la criminalita'.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-04-12;128~trattato-art12 · fonte del testo