Nel quadro delle disposizioni e dei programmi di sorveglianza continua previsti dall'articolo 10 della Convenzione, e se necessario in collaborazione con le organizzazioni internazionali competenti, le Parti intraprendono il piu' presto possibile attivita' di sorveglianza continua aventi per oggetto:

  • a)la valutazione sistematica, per quanto possibile, del livello di inquinamento lungo le loro coste, specialmente per quanto riguarda le sostanze o fonti elencate negli allegati I e II, e la comunicazione periodica di informazioni in materia;
  • b)la valutazione degli effetti delle misure prese in applicazione del presente Protocollo, per ridurre l'inquinamento dell'ambiente marino.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-03-05;128~protocollo-art8 · fonte del testo