DI COSE 1. La Parte richiesta, nei limiti consentiti dalla propria legge, provvede al sequestro e, se l'estradizione e' concessa, consegna a fini di 2. Le cose indicate nel paragrafo precedente sono consegnate anche se l'estradizione gia' concessa non puo' aver luogo per la morte o la fuga della persona da estradare. 3. La Parte richiesta puo' trattenere le cose indicate nel paragrafo 1 per il tempo reso necessario da un procedimento penale in corso, ovvero puo', per la stessa ragione, consegnarle a condizione che le siano restituite. 4. Sono fatti salvi i diritti della Parte richiesta o di terzi sulle cose consegnate. Se tali diritti esistono, alla fine del procedimento le cose sono restituite senza indugio alla Parte richiesta.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;127~trattato-art12 · fonte del testo