E CONSEGNA DELLA PERSONA 1. La Parte richiesta fa conoscere senza indugio alla Parte richiedente la sua decisione sulla domanda di estradizione, Il rifiuto, anche parziale, deve essere motivato. 2. Se l'estradizione e' concessa, la Parte richiesta informa la Parte richiedente del luogo della consegna e della data a partire dalla quale e possibile procedervi, dando altresi' precise indicazioni circa le misure coercitive subite dall'estradando ai fini dell'estradizione. 3. Il termine per la consegna e' di 20 giorni dalla data di cui al paragrafo precedente e, a domanda motivata della Parte richiedente, puo' essere prorogato di altri 20 giorni. 4. La decisione di concessione dell'estradizione perde efficacia se, nel termine fissato, la Parte richiedente non provvede a prendere in consegna l'estradando. In tal caso quest'ultimo e' posto in liberta' e la Parte richiesta puo' rifiutarne l'estradizione per lo stesso fatto.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;127~trattato-art10 · fonte del testo