DI OGGETTI 1. La Parte richiesta, nella misura consentita dalla propria legge, sequestrera' e, se l'estradizione e' concessa, consegnera' a fini di prova alla Parte richiedente che ne abbia fatto domanda gli oggetti sui quali o mediante i quali e' stato commesso il reato o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto. 2. Gli oggetti indicati nel paragrafo precedente saranno consegnati anche se l'estradizione gia' concessa non puo' aver luogo per la morte o la fuga della persona da estradare. 3. La Parte richiesta puo' trattenere gli oggetti indicati nel paragrafo 1 per il tempo che sia reso necessario da un procedimento penale in corso, ovvero puo', per la stessa ragione, consegnarli a condizione che le siano restituiti. 4. Sono fatti salvi i diritti della Parte richiesta o di terzi sugli oggetti consegnati. Se tali diritti esistono, gli oggetti saranno, alla fine del procedimento, restituiti senza indugio alla Parte richiesta.

Testo vigente dal 10 maggio 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-04-23;144~trattato-art18 · fonte del testo