DI PROCEDIMENTO PENALE NELLA PARTE RICHIESTA 1. In caso di rifiuto dell'estradizione per i motivi indicati dall'art. 3, paragrafi 1, lettere f) e g) e 2, e dall'articolo 5, la Parte richiesta, se l'altra Parte lo domanda, sottopone il caso alle autorita' competenti per l'eventuale instaurazione di procedimento penale. A tale scopo la Parte richiedente fornisce la documentazione processuale e ogni altro elemento utile in suo possesso. 2. La Parte richiesta comunica senza indugio all'altra Parte il seguito dato alla domanda e l'esito del procedimento eventualmente instaurato.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;127~trattato-art6 · fonte del testo