1. Le Parti daranno una adeguata pubblicita' alla creazione delle aree protette, nonche' a quella delle aree di cui all'articolo 5, alla loro segnalazione e ai regolamenti che vi si applicano. 2. Le informazioni di cui al paragrafo precedente saranno notificate all'organizzazione designata all'articolo 13 della Convenzione (qui di seguito denominata "l'Organizzazione"), che costituira' e manterra' aggiornato un elenco delle aree protette nella zona di applicazione del presente Protocollo; a tal fine, le Parti forniranno tutte le informazioni utili all'Organizzazione.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-03-05;127~protocollo-art8 · fonte del testo