1. Le Parti prenderanno in considerazione, nell'ambito delle misure di protezione da esse emanate, le attivita' tradizionali delle loro popolazioni locali. Nei limiti del possibile, le deroghe a cio' accordate non dovranno essere tali da:

  • a)compromettere ne' il mantenimento degli ecosistemi protetti in virtu' del presente Protocollo, ne' i processi biologici che partecipano al mantenimento di detti ecosistemi;
  • b)provocare ne' l'estinzione ne' una diminuzione sostanziale degli effettivi delle specie o popolazioni animali e vegetali incluse negli ecosistemi protetti o di quelle che sono loro ecologicamente legate, in particolare le specie migratrici e le specie rare, minacciate e endemiche. 2. Le Parti che accorderanno deroghe alle misure di protezione o che non le applicheranno in modo rigoroso ne informeranno l'Organizzazione.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-03-05;127~protocollo-art9 · fonte del testo