Le Parti del presente Protocollo elaboreranno ed adotteranno nel corso della loro prima riunione - in collaborazione, se necessario, con le organizzazioni internazionali competenti - delle linee direttrici e, per quanto necessario, delle norme o criteri comuni concernenti in particolare:

  • a)la scelta di aree protette;
  • b)la creazione di aree protette;
  • c)la gestione di aree protette;
  • d)la notificazione di informazioni sulle aree protette.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-03-05;127~protocollo-art4 · fonte del testo