' centrali. 1. Agli effetti del presente Trattato qualsiasi comunicazione dovra' essere inoltrata dall'Autorita' centrale di una Parte all'Autorita' centrale dell'altra Parte. Queste comunicheranno direttamente tra di loro. Per la Repubblica italiana Autorita' centrale e' il Ministro di Grazia e Giustizia; per la Repubblica di Bulgaria sono Autorita' centrale il Ministro della Giustizia e il Procuratore Generale della Repubblica. E' ammessa anche la comunicazione per via diplomatica. 2. Le comunicazioni tra le Parti sono redatte nella lingua della Parte che le effettua e non e' necessaria la traduzione ne' delle stesse, ne' dei documenti allegati. 3. Gli atti e i documenti trasmessi tra le Parti in originale o in copia autenticata sono esenti da legalizzazione ai fini del presente Trattato.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-04-12;126~trattato-art14 · fonte del testo