[1]Le due Parti risolveranno tutte le divergenze che potranno insorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del presente Trattato mediante consultazioni tra gli organi indicati nell'Art. 14 o procedendo per via diplomatica. Fatto a Roma il 3/7/1991 in duplice esemplare nella lingua italiana e bulgara, entrambi i testi facenti egualmente fede. Per la REPUBBLICA ITALIANA Per la REPUBBLICA DI BULGARIA

[2]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 28 aprile 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-04-12;126~trattato-art18 · fonte del testo