Art. 12 — Decisioni e raccomandazioni del Consiglio

1. Il Consiglio cerca di prendere tutte le decisioni e di fare tutte le sue raccomandazioni all'unanimita'. In mancanza di unanimita', tutte le decisioni e tutte le raccomandazioni del Consiglio vengono adottate con votazione a maggioranza semplice suddivisa, a meno che il presente Accordo non preveda una votazione speciale. 2. Se un membro si avvale delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 11 e i suoi voti vengono utilizzati durante una riunione del Consiglio, detto membro viene considerato, ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, come presente e votante.

Testo vigente dal 13 aprile 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1985-04-01;125~art12 · fonte del testo