1. Il quorum richiesto per le riunioni del Consiglio e' costituito dalla presenza della maggioranza dei membri produttori e dalla maggioranza dei membri consumatori, con riserva che i membri presenti abbiano almeno i due terzi del numero totale dei voti della loro categoria. 2. Se il quorum, definito al paragrafo 1 del presente articolo, non viene raggiunto il giorno stesso della sessione ne' il giorno dopo, il quorum e' costituito per i giorni successivi della sessione dalla presenza della maggioranza dei membri produttori e della maggioranza dei membri consumatori, con riserva che i membri presenti abbiano la maggioranza del numero totale dei voti della loro categoria. 3. Ogni membro rappresentato conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 11 viene considerato come presente.

Testo vigente dal 13 aprile 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-04-01;125~art13 · fonte del testo