Conservazione ex-situ Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come opportuno, ed innanzitutto ai fini di integrare i provvedimenti per la conservazione in situ: (a) adotta provvedimenti per la conservazione ex-situ dei componenti della diversita' biologica, di preferenza nel paese di origine di tali componenti;

  • b)installa e mantiene strutture per la conservazione ex-situ e la ricerca su piante, animali e microorganismi, di preferenza nel paese di origine delle risorse genetiche;
  • c)adotta misure per assicurare la ricostituzione ed il risanamento delle specie minacciate ed il reinsediamento di queste specie nei loro habitat naturali in condizioni appropriate;
  • d)regolamenta e gestisce la raccolta delle risorse biologiche negli habitat naturali ai fini della conservazione ex-situ in maniera da evitare che siano minacciati gli eco-sistemi e le popolazioni di specie in-situ, in particolare se provvedimenti speciali ex-situ sono necessari in base al sottoparagrafo (c) precedente; (e) coopera nel fornire un sostegno finanziario e di altro genere per la conservazione ex-situ di cui ai sotto-paragrafi (a) a (d) precedenti e per l'instaurazione ed il mantenimento di mezzi di conservazione ex-situ nei paesi in via di sviluppo.

Testo vigente dal 23 febbraio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1994-02-14;124~art9 · fonte del testo