Misure generali per la conservazione e l'uso durevole Ciascuna Parte contraente in conformita' con le sue particolari condizioni e capacita':

  • a)sviluppera' strategie, piani o programmi nazionali per la conservazione e l'uso durevole della diversita' biologica o adattera' a tal fine le sue strategie, piani o programmi esistenti che terranno conto inter alia dei provvedimenti stabiliti nella presente Convenzione che la riguardano:
  • b)Integrera' nella misura del possibile e come appropriato, la conservazione e l'uso durevole della diversita' biologica nei suoi piani settoriali o intersettoriali pertinenti.

Testo vigente dal 23 febbraio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-02-14;124~art6 · fonte del testo