Diritto di Voto 1. Tranne quando previsto al paragrafo 2 qui di seguito, ciascuna Parte contraente alla presente Convenzione o a qualsiasi Protocollo avra' un voto. 2. Le Organizzazioni di integrazione economica regionale, per questioni nell'ambito della loro competenza, eserciteranno il loro diritto di voto con un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti contraenti a questa Convenzione o al Protocollo in questione. Tali organizzazioni non eserciteranno il loro diritto di vote se i loro Stati membri esercitano il loro e vice versa.

Testo vigente dal 23 febbraio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1994-02-14;124~art31 · fonte del testo