Ratifica, Accettazione o Approvazione 1. La presente Convenzione ed ogni Protocollo protocollo saranno soggetti a ratifica, accettazione o approvazione degli Stati e delle Organizzazioni di integrazione economica regionale. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Depositario. 2. Una organizzazione di cui al paragrafo 1 precedente che diventa Parte contraente alla presente Convenzione o ad un Protocollo senza che nessuno degli Stati membri che la compongono ne sia Parte contraente, sara' vincolata da tutti gli obblighi in base alla Convenzione o al protocollo a seconda dei casi. In caso di organizzazioni, in cui uno o piu' stati membri sono Parti contraenti alla presente Convenzione o al protocollo in questione, l'organizzazione ed i suoi Stati membri decideranno in merito alle loro rispettive responsabilita' per quanto riguarda l'adempimento dei loro obblighi in base alla Convenzione o al protocollo, a seconda dei casi. In questi casi, l'Organizzazione e gli Stati membri non avranno diritto ad esercitare contemporaneamente i loro diritti in base alla Convenzione o al Protocollo pertinente. 3. Nei loro strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, le organizzazioni di cui al paragrafo 1 di cui sopra dichiareranno la portata della loro competenza per quanto riguarda le questioni regolamentate dalla Convenzione o dal protocollo pertinente. Queste organizzazioni informeranno il Depositario di ogni rilevante modifica della portata della loro competenza.

Testo vigente dal 23 febbraio 1994

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-02-14;124~art34 · fonte del testo