Segretariato 1. Viene istituito un Segretariato. Le sue funzioni saranno di: (a) organizzare le riunioni dela Conferenza delle Parti di cui all'Articolo 23; (b) svolgere le funzioni ad esso assegnato da ogni Protocollo; (c) predisporre rapporti sulla esecuzione delle sue funzioni in base alla presente Convenzione e presentarli alla Conferenza delle Parti; (d) effettuare il coordinamento con altri organi internazionali pertinenti, ed in particolare stipulare gli accordi amministrativi e contrattuali eventualmente necessari per un effettivo svolgimento delle sue funzioni; (e) esercitare ogni altra funzione che potra' essere determinata dalla Conferenza delle Parti. 2. Nella sua prima riunione ordinaria, la Conferenza delle Parti designera' il Segretariato tra quelle Organizzazioni internazionali esistenti competenti che hanno manifestato il loro desiderio di svolgere funzioni di segretariato in base alla presente Convenzione.

Testo vigente dal 23 febbraio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1994-02-14;124~art24 · fonte del testo