controversie tra piu' di due Parti, le Parti aventi lo stesso interesse nomineranno i loro membri della Commissione di comune accordo. Se due o piu' Parti hanno interessi diversi, o se sono in disaccordo sul fatto di avere o meno gli stessi interessi, essi nomineranno i loro membri separatamente.

Testo vigente dal 23 febbraio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-02-14;124~annesso-ii-parte-ii-art2 · fonte del testo