[1]- Membri della Commissione

[2]In caso di controversia tra piu' di due Parti, le Parti che hanno lo stesso interesse designano di comune accordo i loro membri della Commissione. Allorche' due o piu' Parti hanno interessi separati o sono in disaccordo sul fatto di avere o meno lo stesso interesse, esse nominano i loro membri separatamente.

Testo vigente dal 5 marzo 2007

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2007-02-19;19~allegato-art2 · fonte del testo