[1]delle leggi e dei regolamenti

[2]1. I privilegi, le immunita', le agevolazioni e le prerogative previste agli articoli da 13 a 17 del presente Accordo sono concesse alle persone interessate, non a loro vantaggio personale ma per garantire la loro indipendenza nell'esercizio delle funzioni che esse svolgono presso il Tribunale, 2. Fatti salvi i loro privilegi e le loro immunita', tutte le persone di cui agli articoli da 13 a 17 hanno l'obbligo di rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato Parte in cui soggiornano per esigenze di servizio, o dei paesi che attraversano per lo stesso motivo. Esse hanno altresi' l'obbligo di non immischiarsi negli affari interni di detto Stato.

Testo vigente dal 13 marzo 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2006-02-13;83~art19 · fonte del testo