Alle condizioni previste dal presente capo, la Commissione deve accertarsi che, nei territori degli Stati membri:

  • a)i minerali, materie grezze e materie fissili speciali non siano distolti dagli usi ai quali i loro utilizzatori hanno dichiarato di destinarli,
  • b)siano osservate le disposizioni relative all'approvvigionamento, e qualsiasi impegno particolare relativo al controllo assunto dalla Comunita' in virtu' di un accordo concluso con uno Stato terzo o con una organizzazione internazionale.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art77 · fonte del testo