Durante il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Trattato e quella, fissata dalla Commissione, in cui l'Agenzia assume le sue funzioni, gli accordi e convenzioni di fornitura di minerali, materie grezze o materie fissili speciali sono conclusi o rinnovati con la preventiva approvazione della Commissione. Questa deve ricusare la sua approvazione alla conclusione o al rinnovo di accordi e convenzioni che ritenga tali da compromettere l'applicazione del presente Trattato. La Commissione puo' in particolare subordinare la propria approvazione all'apposizione, negli accordi e convenzioni, di clausole che consentano all'Agenzia di diventare parte nell'esecuzione di questi.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art222 · fonte del testo