1. L'approvvigionamento in minerali, materie grezze e materie fissili speciali e' assicurato, conformemente alle disposizioni del presente capo, secondo il principio dell'uguale accesso alle risorse e mediante una politica comune di approvvigionamento. 2. A tal fine, alle condizioni previste dal presente capo:

  • a)sono vietate tutte le pratiche aventi per oggetto di assicurare a determinati utilizzatori una posizione di privilegio;
  • b)e' costituita un'Agenzia che dispone di un diritto d'opzione sui minerali, materie grezze e materie fissili speciali prodotte sui territori degli Stati membri, come anche del diritto esclusivo di concludere contratti relativi alla fornitura di minerali, materie grezze o materie fissili speciali provenienti dall'interno o dall'esterno della Comunita'. L'Agenzia non puo' operare tra gli utilizzatori alcuna discriminazione fondata sull'uso che questi si propongono di fare delle forniture richieste, salvo che tale uso sia illecito o si riveli contrario alle condizioni poste dai fornitori esterni alla Comunita' per la consegna di cui trattasi.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art52 · fonte del testo