1. In ognuno degli Stati membri la Banca ha la piu' ampia capacita' giuridica riconosciuta dalle legislazioni nazionali alle persone giuridiche; essa puo' in particolare acquistare e alienare beni mobili o immobili e stare in giudizio. I privilegi e immunita' accordati alla Banca sono definiti dal Protocollo previsto dall'art. 218 del Trattato. 2. I beni della Banca sono esenti da tutte le requisizioni o espropri in qualsiasi forma.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art28 · fonte del testo