1. Qualora il Consiglio dei governatori decida di sospendere l'attivita' della Banca, tutte le attivita' dovranno essere sospese senza indugio, eccezioni fatta, per le operazioni necessarie a debitamente garantire l'utilizzazione, la tutela e la conservazione dei beni nonche' la liquidazione degli impegni. 2. In caso di liquidazione, il Consiglio dei governatori nomina i liquidatori e impartisce loro istruzioni per effettuare la liquidazione.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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