[1]- Dipendenti e incaricati

[2]Nel trasporto effettuato dal vettore di fatto, ogni dipendente o incaricato dello stesso vettore o del vettore contrattuale, che provi d'aver agito nell'esercizio delle proprie funzioni, puo' valersi dei limiti di responsabilita' applicabili, ai sensi della presente Convenzione, al vettore di cui e' dipendenze o incaricato, sempreche' non dimostri di aver agito in maniera che escluda l'applicabilita' dei limiti di responsabilita' concessi in conformita' della presente Convenzione.

Testo vigente dal 26 gennaio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2004-01-10;12~art43 · fonte del testo