[1]- Dipendenti, incaricati - Risarcimento complessivo

[2]1. Se l'azione di risarcimento e' promossa nei confronti di un dipendente o un incaricato del vettore per un danno contemplato nella presente Convenzione, tale dipendente o incaricato, ove dimostri di aver agito nell'esercizio delle sue funzioni, puo' far valere le condizioni e i limiti di responsabilita' invocabili dal vettore stesso in virtu' della presente Convenzione. 2. L'ammontare totale del risarcimento pagato dal vettore e dai suoi dipendenti e incaricati non puo' superare i predetti limiti. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano al trasporto di merci qualora venga dimostrato che il danno deriva da un atto o da una omissione del dipendente o dell'incaricato commessi o con l'intenzione di provocare un danno o temerariamente e con la consapevolezza che probabilmente ne derivera' un danno.

Testo vigente dal 26 gennaio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;12~art30 · fonte del testo