[1]- Vettore contrattuale - Vettore di fatto

[2]Le disposizioni del presente Capitolo si applicano nel caso in cui un soggetto (qui appresso denominato "il vettore contrattuale") conclude in nome proprio un contratto di trasporto, retto dalla presente Convenzione, con un passeggero o un mittente o con persona agente in nome del passeggero o del mittente e un altro soggetto (qui appresso denominato "il vettore di fatto") effettua, in virtu' dell'autorita' conferitagli dal vettore contrattuale, in tutto o in parte il trasporto, pur non costituendo relativamente a tale parte un vettore successivo ai sensi della presente Convenzione. Tale autorita' si presume esistere fino a prova contraria.

Testo vigente dal 26 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;12~art39 · fonte del testo