[1]Divulgazione delle informazioni

[2]1. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata nel senso di imporre a una parte di rivelare informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private, salvo nel caso in cui un collegio richieda informazioni riservate nell'ambito di un procedimento di risoluzione delle controversie a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra le parti). In tali casi, il collegio garantisce la massima tutela della riservatezza. 2. Qualora una parte comunichi al comitato informazioni considerate riservate a norma delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, l'altra parte tratta tali informazioni come riservate, a meno che la parte che le ha comunicate non convenga altrimenti.

Testo vigente dal 30 agosto 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117~art412 · fonte del testo