1. I membri e gli ex membri non divulgano ne' si avvalgono, in alcun momento, di informazioni non pubbliche relative a procedimenti o acquisite nel corso di procedimenti, eccetto ai fini dei procedimenti stessi, e in nessun caso divulgano o si avvalgono di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri. 2. I membri non divulgano, ne' integralmente ne' in parte, una decisione o una sentenza prima della sua pubblicazione, conformemente alle norme di trasparenza di cui all'articolo 3.46 (Trasparenza del procedimento). 3. I membri e gli ex membri non divulgano in alcun momento le discussioni del tribunale o del tribunale d'appello o le opinioni di un membro, quali che esse siano.

Testo vigente dal 30 agosto 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117~allegato-11-art7 · fonte del testo