1. Ciascuna parte sostiene le proprie spese derivanti dalla partecipazione al procedimento di mediazione. 2. Le parti partecipano in egual misura alle spese organizzative, compresi il compenso e le spese del mediatore. Il compenso del mediatore e' conforme a quanto previsto per il presidente di un collegio arbitrale a norma dell'allegato 7 (Regolamento di procedura), punto 12.

Testo vigente dal 30 agosto 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117~allegato-9-art9 · fonte del testo