[1]con la procedura di risoluzione delle controversie

[2]1. La procedura prevista dal presente meccanismo di mediazione non e' destinata a servire da base per i procedimenti di risoluzione delle controversie previsti dal presente accordo o da qualsiasi altro accordo. In tali procedimenti di risoluzione delle controversie, le parti della controversia non adducono o presentano come prove, ne' un organo giudicante prende in considerazione:

  • a)le posizioni assunte da una delle parti della controversia nel corso del procedimento di mediazione;
  • b)la volonta' manifestata da una delle parti della controversia di accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione; o
  • c)le proposte o i pareri formulati dal mediatore. 2. Fatto salvo qualsiasi accordo raggiunto a norma dell'articolo 4 (Regole del procedimento di mediazione), paragrafo 1, lettera d), del presente allegato, il meccanismo di mediazione fa salvi i diritti e gli obblighi delle parti e delle parti della controversia a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie). 3. Salvo diversa decisione delle parti della controversia e fatte salve le disposizioni dell'articolo 4 (Regole del procedimento di mediazione), paragrafo 6, del presente allegato, tutte le fasi del procedimento, inclusi i pareri o la soluzione proposta, sono riservate. Le parti della controversia possono comunque rendere pubblico il fatto che e' in corso una mediazione.

Testo vigente dal 30 agosto 2023

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117~allegato-10-art6 · fonte del testo