delle due Parti divulghera' o distribuira' a terzi, informazioni definite confidenziali fornite dall'altra parte durante lo svolgimento delle attivita' di cooperazione di cui al presente Accordo, se non previa autorizzazione scritta fornita dall'altra Parte. Tale disposizione restera' valida per ulteriori tre anni dopo la scadenza o la rescissione del presente accordo.

Testo vigente dal 24 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;116~accordo-art6 · fonte del testo