una delle disposizioni contenute nel presente Accordo sia in contrasto con le disposizioni previste da altra intesa internazionale bilaterale o multilaterale sottoscritta da una delle Parti, quest'ultima avra' la precedenza. In tal caso, la Parte coinvolta portera' all'attenzione dell'altra Parte la questione ed entrambe le Parti avvieranno consultazioni al fine di raggiungere una soluzione fattibile e soddisfacente.

Testo vigente dal 24 marzo 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2006-03-06;116~accordo-art5 · fonte del testo