[1]- Relazioni con altri strumenti ed accordi

[2]1 La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da Convenzioni internazionali multilaterali concernenti particolari questioni. 2 Le Parti della Convenzione potranno concludere fra di loro accordi bilaterali o multilaterali relativi alle questioni regolamentate dalla presente Convenzione, al fine di completare o rafforzare le disposizioni di quest'ultima o facilitare l'applicazione dei principi da essa sanciti oppure, fatti salvi gli obiettivi ed i principi della presente Convenzione, assoggettarsi a regole in materia nell'ambito di un ordinamento speciale che e' vincolante al momento dell'apertura alla firma della presente Convenzione. 3 Quando due o piu' Parti hanno gia' concluso un accordo o un trattato su un argomento coperto dalla presente Convenzione, o hanno gia' disposto in altro modo le loro relazioni al riguardo, esse avranno facolta' di applicare tale accordo, trattato o intesa in luogo della presente Convenzione.

Testo vigente dal 27 luglio 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2012-06-28;112~convenzione-art19 · fonte del testo