Le Parti contraenti concordano che i dati personali e sensibili, trasmessi nell'ambito del presente Accordo, siano utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal medesimo, conformandosi alle norme previste dalle convenzioni internazionali in materia di diritti umani. I dati personali comunicati possono essere ritrasmessi, sempre per gli scopi del presente Accordo, ad altre persone o istituzioni unicamente previa autorizzazione scritta della Parte che li ha comunicati, nel rispetto di quanto prescritto dal comma precedente.

Testo vigente dal 23 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;213~accordo-art11 · fonte del testo