[1]Rottura delle relazioni diplomatiche o consolari

[2]La rottura delle relazioni diplomatiche o consolari fra le parti di un trattato non influenza i rapporti giuridici stabiliti tra di esse in base al trattato, se non nella misura in cui l'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari e' indispensabile all'applicazione del trattato.

Testo vigente dal 30 aprile 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;112~art63 · fonte del testo